Referendum Consultivo per il “Piano delle Alienazioni Immobili” (art.58 della legge n°133/2008) – Città di Martinsicuro
In seguito alla proposta di “poter” alienare un’area verde sita nel centro di Villa Rosa (tra l’ufficio postale e il distretto sanitario) portata e approvata in Consiglio Comunale dall’Amministrazione Di Salvatore, in data 30 marzo 2009, e visto che la stessa proposta è stata contestata da tutte le opposizioni, affinchè l’Amministrazione stessa si ravveda su questa scelta, proponiamo l’utilizzo, per la prima volta nella storia del nostro Comune, della partecipazione attiva dei cittadini attraverso lo strumento referendario previsto dal nostro Statuto Comunale. Cittadini che vorremmo coinvolgere per sapere da loro e solo da loro se sono favorevoli o meno alla alienazione di un’area verde pubblica (che ad esempio potrebbe ospitare un bel parco giochi) in cambio di nuovi palazzi. Questa proposta, esposta in Comune dal consigliere Romano Antonini (Indipendente di Sinistra) sembra aver raccolto l’appoggio di tutte le forze politiche all’opposizione; pertanto dobbiamo muoverci insieme per capire a fondo lo strumento che abbiamo a disposizione, le modalità e l’utilizzo per il quale è previsto.
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Il nostro Statuto (approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 76 del 15.12.2004 modificato con deliberazione n.17del.10/02/2006) prevede infatti all’articolo 48 (Referendum Consultivo) che :
1. a. E’ ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l’intera collettività comunale.
1. Le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
a) tributi comunali;
b) tariffe dei servizi pubblici;
c) bilancio di previsione e conto consultivo;
d) assunzione mutui;
e) espropriazione ed occupazione d’urgenza;
f) questioni riguardanti minoranze etniche, opinioni religiose e filosofiche, soggetti deboli della società.
b. E’ consentito un referendum speciale tra i giovani di età compresa tra 14 e 17 anni compiuti. Tale referendum si svolgerà con le stesse norme dei referendum comunali.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
a. Nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
b. Qualora vi sia richiesta da parte del 5% (cinque per cento) dei cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali risultanti dall’ultima revisione dinamica.
3. Il Regolamento disciplina le modalità ed i temi e la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori nonché per lo svolgimento delle operazioni di voto, ed in ordine all’ammissibilità del referendum.
4. Il quesito, sottoposto a referendum è dichiarato accolto e vincola gli organi del Comune in caso in cui vota il 40% (quaranta per cento) degli elettori aventi diritto al voto e dei cittadini residente al comune almeno da un anno ed in regola con le norme generali sui tributi e i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno partecipato alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.
5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente contenuto conforme alla espressione della volontà popolare.
6. Non è ammessa più di una tornata referendaria per ogni anno solare, per una massimo di cinque quesiti o problemi.
7. Il Regolamento disciplina le modalità di scelta fra più domande concorrenti e le garanzie di cui al comma
precedente.
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Visto che il quesito in oggetto rientra nelle materie che possono costituire oggetto di consultazione referendaria, occorre una sottoscrizione di firme per appoggiare questa proposta (visto che la maggioranza dei consiglieri si è già espressa in Consiglio). Stando ai dati delle ultime amministrative, gli aventi diritto sono 12.007 (5.898 uomini e 6.109 donne) pertanto le firme necessarie per dare luogo alla consultazione devono essere superiori alle 600. Inoltre, visto il richiamo dello Statuto Comunale alle norme espresse dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, andiamo ad aggiungere alle lacune della regolamentazione comunale gli art. 6, 7, 8 espressi dalla normativa nazionale :
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Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Articolo 6
Statuti comunali e provinciali.
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.
6. L’ufficio del Ministero dell’interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi (6).
(6) Il presente articolo corrisponde agli artt. 4 e 59, L. 8 giugno 1990, n. 142, e all’art. 27, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogati.
Articolo 7
Regolamenti.
1. Nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni (7).
(7) Il presente articolo corrisponde all’art. 5, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 8
Partecipazione popolare.
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell’osservanza dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai princìpi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti (8).
(8) Il presente articolo corrisponde all’art. 6, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
[…]
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Pertanto, l’unica cosa, che ci viene vietata è la coincidenza del referendum consultivo con operazioni di voto provinciali, comunali, circoscrizionali. Per evitare sprechi di denaro pubblico, chiediamo quindi che la consultazione in oggetto venga quindi svolta ed accorpata al referendum del 13 giugno 2009.
Se l’obiettivo delle firme, viene raggiunto prima del prossimo Consiglio, possiamo già inoltrare la richiesta in corrispondenza della data referendaria di giugno, ricordando che i cittadini e le minoranze hanno a garanzia che ciò avvenga senza ritardi o complicazioni di alcun tipo (tranne cause di forza maggiore ovviamente), l’art.136 del T.U in questione :
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Articolo 136
Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.
1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico (124).
(124) Il presente articolo corrisponde al comma 45 dell’art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, ora abrogato.
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Essendo inoltre l’unica tornata disponibile per l’anno solare, ci preme sottolineare che possiamo aggiungere, ove ce ne fosse bisogno, altri quattro quesiti o problemi al referendum in oggetto.
Per far si che tutto ciò abbia poi all’atto pratico un risultato , il quorum da raggiungere è del 40%. Cittadini SVEGLIAMOCI, diamo a vedere che a differenza di molti consiglieri della maggioranza, noi esprimiamo la nostra posizione!
Ora non resta che le opposizioni si ascoltino per capire se c’è la volontà di fare questa iniziativa insieme e per redigere il documento da far sottoscrivere ai cittadini per la richiesta di referendum consultivo. E poi che tutti si organizzino per la raccolta delle firme.NOI SIAMO PRONTI!
Se vogliamo, siamo noi che decidiamo…